Affidamento condiviso: diritti e doveri dei genitori

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affidamento condivisoL’affidamento condiviso nasce dal principio della bigenitorialità, secondo il quale ogni bambino ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche se questi siano separati, divorziati o abbiano comunque interrotto la loro convivenza.

In quest’ottica, l’affidamento condiviso garantisce al minore di poter continuare ad avere un rapporto significativo con entrambi i genitori, anche dopo la loro separazione ed impone ai genitori di condividere le scelte più importanti relative alla cura, alla salute ed all’educazione dei propri figli.

L’affidamento condiviso, dalla riforma del diritto di famiglia del 2006, è il regime di affidamento prioritario e prevalente.

Entrambi i genitori, dunque, ormai, anche dopo la separazione o il divorzio, mantengono pari responsabilità genitoriali, pari diritti e pari doveri.

Solo se il Giudice dovesse ritenere l’affidamento condiviso contrario all’interesse del minore, potrà decidere di dare l’affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori, escludendo, in tal modo, l’altro genitore dalle scelte più importanti per la vita del bambino.

L’affidamento condiviso non comporta, tuttavia, che i figli vivano metà del tempo con un genitore e metà con l’altro.

La riforma del diritto di famiglia ha infatti introdotto il concetto di genitore collocatario, per distinguere il genitore che vive prevalentemente con i figli dall’altro genitore.

Sebbene si sia ormai portati, nei limiti del possibile a dare sempre maggior spazio al genitore non collocatario, è pur vero che difficilmente i figli possono trascorrere esattamente metà della settimana con un genitore e metà con l’altro.

Ragion per cui la maggior parte dei Tribunali si sono orientati nel continuare a prevedere, a carico del genitore non collocatario, il contributo al mantenimento dei figli.

Nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei figli, dunque, il Giudice, nell’esclusivo interesse dei figli minori deciderà per l’affidamento condiviso ovvero, solo se contrario all’interesse del minore, per l’affidamento esclusivo.

Il Giudice dovrà altresì decidere quale dei due genitori debba essere il genitore collocatario, e regolare i rapporti del genitore non collocatario con i bambini in modo da tutelare il loro diritto alla bigenitorialità.

La complessità delle vicende famigliari e la necessità di avvalersi di un’adeguata consulenza per conoscere le peculiarità del proprio caso, suggeriscono comunque sempre di affidarsi ad un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia ed in affidamento dei minori.

Avv. Elena Angela Sestini

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