Casa coniugale: quando, come e perché viene assegnata?
L’assegnazione della casa coniugale è uno degli argomenti spesso più discussi nell’ambito di una separazione. Per questo motivo è anche uno dei punti che richiedono maggiore approfondimento.
Cosa s’intende per “casa coniugale“?
La casa coniugale è l’abitazione in cui risiedono i coniugi con la famiglia che hanno creato ed in cui si svolge la vita quotidiana dei figli.
Nel nostro ordinamento la casa coniugale riveste un ruolo importante, sia sotto il profilo sociale che sotto quello giuridico.
E’ il luogo in cui i coniugi hanno stabilito la propria residenza, con ogni conseguente considerazione.
E’ il luogo in cui i figli sono cresciuti e nel quale hanno il loro “nido”.
La casa dove i figli hanno vissuto assume quindi grandissima importanza anche nell’ambito di una separazione dei coniugi.
Al momento della separazione, infatti, la casa coniugale è uno dei nodi cruciali di cui discutere.
La casa coniugale spesso per i figli costituisce, peraltro, il vero discrimine tra i genitori.
Approfondiamo il concetto.
Perché è tanto importante per i bambini l’assegnazione della casa coniugale?
Pur riconoscendo i diversi ruoli che i genitori hanno nella loro vita, nella maggior parte dei casi, i bambini amano allo stesso modo la mamma e il papà.
I bambini non fanno distinzioni di sentimento tra i loro genitori.
Cercheranno la mamma in certe circostanze ed il papà in altre, a seconda del loro vissuto famigliare, ma amano entrambi allo stesso modo.
Spesso, quindi, a dispetto di quanto si creda, è la casa in cui vive il bambino a costituire il vero distinguo tra i genitori.
Il bambino, che non saprebbe mai scegliere tra i suoi genitori, tenderà verosimilmente a privilegiare la casa in cui vive e che vede come un luogo sicuro ed accogliente.
Se è già di proprietà del coniuge che vi continuerà ad abitare con i figli, la casa coniugale non sarà oggetto di alcun provvedimento.
Se, invece, la casa coniugale è di proprietà, in tutto o in parte, del coniuge che la dovrà lasciare, è stato previsto che il Giudice possa provvedere ad assegnare la casa al genitore che vi continuerà ad abitare con i figli.
Ciò proprio per privilegiare l’esigenza dei figli minori di mantenere un punto di riferimento nel momento della crisi della famiglia.
L’assegnazione della casa al coniuge che continuerà a vivere con i figli minori è uno dei risvolti patrimoniali spesso più rilevanti della crisi della famiglia.
Si tratta infatti di uno dei rari casi in cui il diritto di proprietà può essere sacrificato in ragione di un interesse ritenuto prevalente: l’interesse dei figli minori.
In quali casi il Giudice decide l’assegnazione della casa coniugale al coniuge che non ne è il proprietario?
Il Giudice, dunque, è tenuto ad assegnare la casa coniugale al coniuge cd. collocatario dei figli minori, ossia al coniuge con il quale i figli prevalentemente vivranno.
L’assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce in questo caso una garanzia per il figlio minorenne di poter continuare ad abitare nell’ambiente in cui è cresciuto.
E ciò anche dopo la separazione o il divorzio del genitori.
Per la verità, il medesimo principio vale anche per il caso in cui i genitori non siano sposati.
Nel momento della crisi della famiglia, infatti, è riconosciuta anche ai figli nati da genitori non sposati, la medesima tutela.
In tal caso, si parlerà di assegnazione della casa famigliare e non coniugale, ma con i medesimi criteri che valgono per i genitori sposati.
Dopo le ultime riforme, infatti, i figli nati da genitori non sposati sono equiparati in tutto e per tutto ai figli nati da genitori coniugati.
Quali sono le conseguenze dell’assegnazione della casa coniugale?
Con l’assegnazione della casa, il coniuge assegnatario, pur non avendone la proprietà, o avendola solo in parte (nel caso in cui la casa sia cointestata), avrà il diritto esclusivo di godere dell’immobile, finché vi abiterà con i figli.
L’assegnatario sarà tenuto a provvedere a tutte la spese relative alla manutenzione ordinaria, alle spese condominiali ordinarie ed a tutte le spese inerenti all’utilizzo dell’immobile.
L’assegnazione costituisce un diritto personale di godimento in favore del coniuge assegnatario e non priva il proprietario del suo diritto di proprietà.
Competeranno quindi al proprietario il pagamento delle spese straordinarie e dell’IMU se dovuta.
L’assegnazione della casa coniugale è prevista anche se il figlio è maggiorenne?
In presenza di figli maggiorenni, l’assegnazione della casa coniugale può essere decisa dal Giudice solo se i figli, pur maggiorenni, siano disabili ovvero non siano ancora economicamente indipendenti.
Questi sono i soli casi in cui, in presenza di figli maggiorenni, il Giudice può comunque disporre l’assegnazione della casa coniugale.
Quando si perde il diritto all’assegnazione della casa coniugale?
Il diritto all’assegnazione della casa coniugale si può perdere per diversi motivi, che di seguito passiamo in rassegna.
L’indipendenza economica dei figli maggiorenni ovvero il trasferimento dei figli in altra abitazione, farà cessare il diritto del coniuge assegnatario all’assegnazione della casa coniugale.
Perderà altresì il diritto all’assegnazione della casa coniugale il coniuge assegnatario che smetta di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Recentemente i Giudici si sono pronunciati sul fatto che la nascita di un figlio da una relazione dell’assegnatario sia indice di una stabile relazione, da equipararsi ad una convivenza more uxorio.
Ciò a prescindere dal fatto che l’altra persona abbia o meno trasferito la residenza presso la casa coniugale e conservi un’altra abitazione.
Sarà sempre e comunque il Giudice a dover valutare che la cessazione del diritto di assegnazione della casa coniugale sia conforme all’interesse dei minori.
Considerata l’importanza dell’argomento è sempre consigliato affrontare ogni decisione in ordine all’assegnazione della casa coniugale con l’assistenza di un avvocato divorzista esperto.