Assegno divorzile: nuovi criteri per il mantenimento all’ex coniuge
L’assegno divorzile: quali criteri dopo l’intervento della Corte di Cassazione?
L’assegno divorzile è stato oggetto di una profonda revisione da parte della Corte di Cassazione nella recente sentenza che ha risolto il caso relativo al divorzio tra l’ex Ministro dell’Economica Vittorio Grilli e la ormai ex moglie Lisa Caryl Lowenstein, dichiarando che quest’ultima non ha diritto ad alcun mantenimento da parte dell’ex coniuge dopo il divorzio.
Cambiando radicalmente un orientamento mantenuto per decenni, infatti, la Corte di Cassazione afferma che la verifica dell’adeguatezza dei mezzi economici del coniuge che richiede l’assegno divorzile debba essere svolta non più sulla base del parametro del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, bensì sulla base del parametro dell’indipendenza economica.
Se infatti con il divorzio cessa il legame che aveva unito i coniugi, non è corretto mantenere un legame economico basato sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, ormai cessato sotto ogni profilo.
D’altra parte, sostiene la Corte di Cassazione, per il mantenimento del figlio maggiorenne – che pure conserva per tutta la vita il legame di filiazione – è pacifico che il limite per il mantenimento da parte dei genitori sia proprio l’indipendenza economica del figlio stesso e non certo la capacità dei figli maggiorenni di procurarsi un reddito che consenta loro di mantenere il medesimo tenore di vita garantito dai genitori.
Non v’è motivo dunque di parametrare diversamente l’opportunità dell’assegno divorzile tra ex coniugi, il cui legame cessa a tutti gli effetti con il divorzio.
L’assegno divorzile sarà dovuto all’ex coniuge che non ha mezzi adeguati per essere economicamente indipendente e che non è in grado, per ragioni oggettive, di procurarseli.
Il Giudice del divorzio sarà dunque tenuto ad effettuare, innanzitutto una valutazione circa l’opportunità di concedere al coniuge più debole un contributo al mantenimento da parte dell’altro coniuge sulla base delle seguenti indici:
- capacità di lavoro personale (in base al sesso, all’età, alle condizioni di salute, al mercato del lavoro, dipendente o autonomo, percorribile dal soggetto anche in base all’eventuale esperienza pregressa e/o ai titoli di studio conseguiti);
- redditi propri;
- costo della vita (tasse e spese correnti);
- patrimonio personale (mobiliare, immobiliare – con distinzione tra la casa di residenza ed eventuali altre proprietà – oneri gravanti sulle proprietà).
Se, all’esito di tale verifica, il Giudice riterrà che il coniuge che richiede l’assegno divorzile non abbia mezzi adeguati per poter essere economicamente indipendente, né abbia abbia la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, dovrà disporre un obbligo di mantenimento a carico del coniuge economicamente più forte.
Il Giudice dovrà quindi stabilire l’entità dell’assegno divorzile valutando i seguenti parametri:
- Durata del matrimonio;
- ragioni della separazione e del divorzio;
- redditi dei coniugi;
- formazione del patrimonio dei coniugi (apporto economico e apporto di lavoro personale forniti da ciascuno durante il matrimonio);
- condizioni personali dei coniugi
La Corte di Cassazione adegua la propria giurisprudenza alle istanze che già provenivano dalla società e che già venivano sempre più spesso raccolte dai Tribunali.
Anche in ragione delle novità giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno vitalizzato il diritto di famiglia, informarsi da un avvocato divorzista sui diritti e i doveri conseguenti alla separazione ed al divorzio è quanto mai necessario per uscire a testa alta dalla crisi famigliare.