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diritto al mantenimentoIl diritto al mantenimento da parte dell’ex-coniuge non è per sempre!

Il diritto al mantenimento personale dell’ex coniuge è uno degli argomenti più dibattuti in materia di diritto di famiglia negli ultimi tempi ed anche noi lo abbiamo più volte affrontato, poiché è uno dei temi più critici da affrontare quando ci si rivolge a un avvocato divorzista per affrontare la fine del rapporto coniugale.

In quali circostanze l’ex moglie perde il diritto al mantenimento?

“Devo mantenere la mia ex moglie a vita?”

“La mia ex moglie si è rifatta una famiglia, posso smettere di pagarle il mantenimento?”

“Lei ha un altro uomo da dieci anni, devo continuare a mantenerla?”

“Ha ereditato la casa dei genitori e ora l’affitta. Devo continuare a mantenerla?”

“Se lei ora lavora e guadagna ha ancora diritto al mantenimento?”

Queste domande mi vengono rivolte spesso dagli ex mariti.

Ritengo quindi opportuno mettere in chiaro in quali circostanze l’ex moglie (ma sarebbe più corretto dire l’ex coniuge) perde il diritto al mantenimento personale.

Così come il nuovo matrimonio, anche una nuova convivenza fa venir meno il diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge.

Ma cosa s’intende per “convivenza”?

Se per convivenza s’intende la coabitazione, basterebbe non trasferire la residenza per aggirare la norma.

L’ex marito potrebbe rimanere obbligato a mantenere la ex moglie anche quando la stessa abbia uno stabile legame affettivo con un altra persona e persino abbia avuto un altro figlio, mantenendo con il nuovo partner residenze diverse.

Sarebbe però così molto semplice per l’ex moglie mantenere il diritto al mantenimento, pur in assenza dei presupposti sostanziali.

D’altra parte vi sono casi in cui gli stessi coniugi non convivono, magari per ragioni lavorative, eppure ciò di per sé non mette in discussione il legame affettivo e di vita che li unisce.

Tali osservazioni hanno indotto la Corte di Cassazione e, sulla scia, anche i Tribunali a rivedere la posizione assunta in precedenza.

La Suprema Corte, infatti, sia pure pronunciandosi in materia di risarcimento, ha mostrato di dare maggior peso al legame affettivo e al progetto di vita che lega due persone, piuttosto che al mero dato della coabitazione, di per sé poco significativo.

La Corte di Cassazione ha quindi preso atto dei tempi che cambiano e del fatto che una relazione affettiva possa essere alimentata e possa trovare progettualità anche a distanza, arrivando a dire che si può essere una coppia di fatto anche senza coabitare.

La costituzione di un nuovo nucleo famigliare prescinde dalla convivenza.

Sulla scia di questa interpretazione, il Tribunale di Como ha recentemente preso una decisione sostanzialmente innovativa.

All’ex moglie che aveva un rapporto stabile con il proprio compagno, tanto da avere un figlio da lui, non è bastato non conviverci.

Il Tribunale di Como infatti l’ha dichiarata decaduta dal diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge.

La nascita di un figlio sottintende un nuovo progetto di vita, che interrompe ogni legame con il precedente matrimonio e fa venir meno l’obbligo di mantenimento a carico dell’ex coniuge.

Perde il diritto al mantenimento anche l’ex coniuge che abbia redditi propri.

La ex moglie che aveva diritto al mantenimento lo perde quando trova un lavoro che le consente di mantenersi e la rende autosufficiente.

Il lavoro però non è l’unica fonte di reddito.

Un immobile ereditato dalla famiglia d’origine, per esempio, se affittato può divenire una fonte di reddito e contribuire all’indipendenza economica di una persona.

Una certa capacità di spesa può essere indice dell’autosufficienza economica.

Anche la capacità di spesa costituisce un indice importante dell’indipendenza economica.

Se l’ex moglie è in grado di affrontare spese decisamente più elevate rispetto a ciò che il mantenimento le consentirebbe, tali spese possono costituire una spia di un reddito non dichiarato.

Tale circostanza può consentire la rivalutazione dell’assegno di mantenimento, ma anche indurre la cessazione del diritto.

Considerato che ogni caso dovrà essere, come sempre valutato singolarmente, sarà comunque necessaria la consulenza di un avvocato divorzista per valutare l’opportunità di una richiesta di cessazione dell’obbligo del mantenimento.

 

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assegno di mantenimento al coniuge divorziatoL’assegno di mantenimento al coniuge divorziato cambia ancora.

Nell’aprile 2017 la Cassazione, con la notissima sentenza Grilli, rivoluzionava i criteri per l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato.

La Corte di Cassazione sovvertiva in un solo colpo principi consolidati da oltre trent’anni.

Semplificando il principio stabilito dalla Corte di Cassazione 2017 e già più volte affrontato, l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato non si sarebbe più fondato sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, considerato che il divorzio recide ogni rapporto tra i coniugi, bensì sul fatto che il coniuge più debole economicamente non avesse un reddito sufficiente al proprio sostentamento.

L’autosufficienza economica diveniva dunque il criterio per determinare se fosse o meno dovuto l’assegno divorzile.

Tutte le ex-mogli che godono di redditi propri, anche se decisamente inferiori a quelli del marito ed insufficienti a garantire il medesimo tenore di vita tenuto durante il matrimonio, dunque, non avrebbero più avuto diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito.

Risultato: ex-mariti in festa ed ex-mogli in lutto.

Tale decisione ha fatto gridare allo scandalo soprattutto le mogli di mariti facoltosi, il cui mantenimento veniva minacciato dal nuovo orientamento.

Mentre infatti tale decisione poco avrebbe inciso sul mantenimento dovuto alle ex-mogli prive di un reddito e di un patrimonio in grado di fornire loro l””autosufficienza economica“, per le ex-mogli di mariti facoltosi, che già godevano di propri patrimoni, oltre che di un lauto mantenimento erogato in sede di separazione, la rivoluzionaria sentenza del 2017 avrebbe fatto la differenza tra un cospicuo contributo e l’annullamento dell’assegno.

A distanza di un anno, nel giugno 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, torna sull’argomento.

Considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono proprio per dirimere un contrasto giurisprudenziale, si può forse dire che quest’ultimo intervento chiuda, almeno nell’immediato, ogni questione sull’assegno di mantenimento al coniuge divorziato.

E quindi chi ha vinto? Mogli o mariti?

Forse nessuno dei due, ma certamente i mariti onerati di un assegno di mantenimento a favore delle mogli in sede di separazione, non avranno più tanta fretta di divorziare.

E’ tornato tutto come prima? Si torna a considerare il tenore di vita goduto durante il matrimonio?

Ecco come cambia l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato dopo la sentenza della Cassazione 2018.

La Corte di Cassazione 2018 prende le distanze sia dal criterio usato per trent’anni riferito al tenore di vita goduto durante il matrimonio, sia dal criterio adottato nel 2017 dell’autosufficienza economica.

La Corte di Cassazione, all’esito di un ragionamento estremamente complesso sulla funzione e la natura dell’assegno al coniuge divorziato, si trova a prendere atto della più evidente criticità  dell’ultimo orientamento.

L’orientamento del 2017, infatti, rischiava di penalizzare fortemente l’ex coniuge che avesse rinunciato alle proprie chance professionali per assumere un ruolo interno alla famiglia, contribuendo in tal modo alla realizzazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge, magari dopo una lunga vita matrimoniale, in conseguenza di una scelta condivisa tra i coniugi.

E’ proprio sul fatto che le condizioni dei coniugi al momento del divorzio siano per lo più dovute a scelte condivise durante il matrimonio ad improntare il nuovo orientamento.

Per decidere se sia dovuto un assegno di mantenimento al coniuge divorziato, il Giudice dovrà innanzitutto effettuare una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell’eventuale incapacità di procurarseli per ragioni oggettive.

La prima indagine che dovrà essere effettuata, dunque, è sulle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi.

Nel caso in cui vi fosse una rilevante disparità della situazione economica del coniuge che richiede l’assegno di mantenimento rispetto a quella dell’altro coniuge, il Giudice dovrà verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise durante il matrimonio.

Si dovrà quindi accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia stata determinata dalla scelta condivisa tra i coniugi che la moglie si dedicasse esclusivamente ad un ruolo interno alla famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge.

In tal caso l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato sarà determinato in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente ed alle condizioni del mercato in relazione alle specifiche competenze.

Sul presupposto che i coniugi hanno potuto decidere consapevolmente e liberamente come impostare i loro rapporti economici ed i propri ruoli familiari, il divorzio non deve pregiudicare il coniuge economicamente più debole.

Il Giudice del divorzio dovrà quindi valutare l’effettivo contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.

La natura e l’entità di tale contributo è infatti il frutto delle decisioni comuni, riguardanti i ruoli interni alla famiglia di ciascun coniuge anche in relazione all’assolvimento dei doveri assunti con il matrimonio.

Quei doveri indicati nell’art. 143 c.c. (“Diritti e doveri reciproci dei coniugi”), cioè in uno di quegli articoli del codice civile che vengono letti durante la funzione del matrimonio e che i coniugi da quel momento sono tenuti a rispettare.

E’ la norma che detta l’obbligo di assistenza morale e materiale, di collaborazione dell’interesse della famiglia e di contribuzione ai bisogni della famiglia secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.

La valutazione sull’adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli deve essere calata nel “contesto sociale” del richiedente.

Contesto sociale che può essere influenzato anche da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare.

Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.

L’assegno al coniuge divorziato dà riconoscimento al contributo dato durante il matrimonio.

La funzione equilibratrice dell’assegno al coniuge divorziato, secondo l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale ma soltanto “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione” che si presenta al momento del divorzio.

Secondo questo orientamento, quindi, se la moglie pur avendo proprie possibilità di carriera, vi avesse rinunciato per seguire il marito nella propria professione e dare stabilità alla famiglia, le spetterà, al momento del divorzio, un contributo che adeguato a consentirle di vivere nel medesimo contesto sociale anche dopo il divorzio.

Difficilmente potrà essere riconosciuto un mantenimento al coniuge divorziato che abbia sempre lavorato durante il matrimonio, realizzando magari minor fortuna del proprio coniuge.

Il rischio di ricadere nel vecchio principio del “tenore di vita matrimoniale” è comunque molto concreto e solo l’applicazione dei nuovi principi da parte dei Tribunali consentirà di valutare la vera portata innovativa di tale orientamento.

In divorzio richiederà ora, nuovamente, un’attenta valutazione e l’assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia.

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L’assegno divorzile: quali criteri dopo l’intervento della Corte di Cassazione?

L’assegno divorzile è stato oggetto di una profonda revisione da parte della Corte di Cassazione nella recente sentenza che ha risolto il caso relativo al divorzio tra l’ex Ministro dell’Economica Vittorio Grilli e la ormai ex moglie Lisa Caryl Lowenstein, dichiarando che quest’ultima non ha diritto ad alcun mantenimento da parte dell’ex coniuge dopo il divorzio.

Cambiando radicalmente un orientamento mantenuto per decenni, infatti, la Corte di Cassazione afferma che la verifica dell’adeguatezza dei mezzi economici del coniuge che richiede l’assegno divorzile debba essere svolta non più sulla base del parametro del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, bensì sulla base del parametro dell’indipendenza economica.

Se infatti con il divorzio cessa il legame che aveva unito i coniugi, non è corretto mantenere un legame economico basato sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, ormai cessato sotto ogni profilo.

D’altra parte, sostiene la Corte di Cassazione, per il mantenimento del figlio maggiorenne – che pure conserva per tutta la vita il legame di filiazione – è pacifico che il limite per il mantenimento da parte dei genitori sia proprio l’indipendenza economica del figlio stesso e non certo la capacità dei figli maggiorenni di procurarsi un reddito che consenta loro di mantenere il medesimo tenore di vita garantito dai genitori.

Non v’è motivo dunque di parametrare diversamente l’opportunità dell’assegno divorzile tra ex coniugi, il cui legame cessa a tutti gli effetti con il divorzio.

L’assegno divorzile sarà dovuto all’ex coniuge che non ha mezzi adeguati per essere economicamente indipendente e che non è in grado, per ragioni oggettive, di procurarseli.

Il Giudice del divorzio sarà dunque tenuto ad effettuare, innanzitutto una valutazione circa l’opportunità di concedere al coniuge più debole un contributo al mantenimento da parte dell’altro coniuge sulla base delle seguenti indici:

  • capacità di lavoro personale (in base al sesso, all’età, alle condizioni di salute, al mercato del lavoro, dipendente o autonomo, percorribile dal soggetto anche in base all’eventuale esperienza pregressa e/o ai titoli di studio conseguiti);
  • redditi propri;
  • costo della vita (tasse e spese correnti);
  • patrimonio personale (mobiliare, immobiliare – con distinzione tra la casa di residenza ed eventuali altre proprietà – oneri gravanti sulle proprietà).

Se, all’esito di tale verifica, il Giudice riterrà che il coniuge che richiede l’assegno divorzile non abbia mezzi adeguati per poter essere economicamente indipendente, né abbia abbia la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, dovrà disporre un obbligo di mantenimento a carico del coniuge economicamente più forte.

Il Giudice dovrà quindi stabilire l’entità dell’assegno divorzile valutando i seguenti parametri:

  • Durata del matrimonio;
  • ragioni della separazione e del divorzio;
  • redditi dei coniugi;
  • formazione del patrimonio dei coniugi (apporto economico e apporto di lavoro personale forniti da ciascuno durante il matrimonio);
  • condizioni personali dei coniugi

La Corte di Cassazione adegua la propria giurisprudenza alle istanze che già provenivano dalla società e che già venivano sempre più spesso raccolte dai Tribunali.

Anche in ragione delle novità giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno vitalizzato il diritto di famiglia, informarsi da un avvocato divorzista sui diritti e i doveri conseguenti alla separazione ed al divorzio è quanto mai necessario per uscire a testa alta dalla crisi famigliare.

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assegno di mantenimentoL’assegno di mantenimento all’ex-coniuge sembra diventato l’argomento dell’estate.

Salito agli onori della cronaca dopo la recente sentenza con cui la Corte di Cassazione ha deciso il divorzio tra l’ex Ministro dell’Economia, Vittorio Umberto Grilli, e la ex moglie, Lisa Caryl Lowenstein (negandole il mantenimento richiesto), il tema mantiene la ribalta a seguito della levata di scudi da parte delle ex-mogli separate che temono di perdere, con il divorzio, il mantenimento di un più o meno ricco tenore di vita, spesso garantito proprio dall’assegno di mantenimento ottenuto in sede di separazione.

Non volendo riprendere il contenuto della sentenza, argomento già affrontato in questo blog, ci limitiamo a ricordare che, dopo la sentenza in questione, i Tribunali determinano un assegno di mantenimento all’ex coniuge in sede di divorzio solo se il coniuge che lo richiede non abbia un reddito sufficiente a rendersi economicamente indipendente e non più – come invece era prima – a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Si tratta evidentemente di una rivisitazione epocale, che avrà grandi ripercussioni economiche e sociali.

E’ infatti intervenuta sull’argomento anche la Signora Debora Roversi, moglie separata del noto campione di calcio Andrea Pirlo.

Con una lettera ad un noto rotocalco, la Signora Roversi, sottolinea di aver sostanzialmente rinunciato ad ogni tipo di realizzazione personale per rivestire a tempo pieno il ruolo di moglie e madre, consentendo al marito di mantenere la tranquillità, la serenità e la concentrazione necessarie per diventare, prima, e rimanere, poi, il campione sportivo che tutti conoscono.

Scrive la Signora Roversi a conclusione della propria lettera: “Non sono condivisibili le pretese di chi, pur avendo realizzato se stessa nel corso del matrimonio, voglia anche parte di quanto realizzato dal marito. Questo anch’io non lo considero giusto. Tuttavia la sentenza della Corte di Cassazione deve far riflettere sulla situazione di mogli che hanno donato completamente la propria esistenza, per le quali un semplice assegno «assistenziale» sarebbe non solo ingiusto ma anche offensivo.

Sull’onda delle considerazioni che riguardano la propria personale situazione, la signora Roversi mette l’accento su un argomento che merita qualche riflessione.

Come può cambiare l’assegno di mantenimento all’ex-coniuge dalla separazione al divorzio, dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione ?

Probabilmente cambierà poco per i coniugi con un medio-basso tenore di vita, ove il mantenimento per il coniuge economicamente più debole, già prima dell’intervento della Cassazione, difficilmente avrebbe superato la soglia dei 1.000 € mensili.

Al contrario, però, nel caso della Signora Roversi, o di altre illustri  mogli separate (la moglie di Silvio Berlusconi, per citare un caso notissimo), la sentenza in questione, al momento del divorzio, può fare la differenza tra un cospicuo mantenimento e nessun mantenimento (come nel caso della ex Signora Grilli), ovvero, un mantenimento “assistenziale” di 1.000 € mensili.

Paradossale! O meglio, “offensivo” secondo la Signora Roversi, la quale suggerisce, in effetti, alcuni spunti interessanti per una riflessione sul riconoscimento di una tutela che, tuttavia, il nostro ordinamento prevede già, ma sotto un profilo patrimoniale.

A dirla tutta, infatti, probabilmente non era l’assegno di mantenimento lo strumento pensato dal legislatore per tutelare il “coniuge economicamente più debole“, in occasione della separazione, prima, e del divorzio, poi.

La signora Roversi, infatti, ha rappresentato – sia pure con altre proporzioni – il caso tipico della famiglia patriarcale del secolo scorso, nella quale il marito lavorava e pensava quindi al sostentamento della famiglia, mentre la moglie si occupava di organizzarla, di gestirla nella quotidianità, di crescere i figli e di darle serenità.

E’ evidente che nella famiglia tradizionale così descritta, l’apporto della moglie “casalinga” era fondamentale anche per consentire al marito di realizzare la propria carriera, quale essa fosse, e di mantenere il proprio ruolo sociale.

E quindi come tutelare i diritti del coniuge economicamente più debole che sacrifica la realizzazione professionale per la famiglia, consentendo all’altro coniuge di fare carriera?

Con il regime della Comunione dei beni!

Proprio allo scopo di riconoscere alla moglie i diritti giustamente meritati, la riforma del diritto di famiglia del 1975 introdusse la “comunione dei beni” come “regime patrimoniale legale” della famiglia, applicato automaticamente in assenza di diverso accordo dei coniugi.

Il regime della “comunione dei beni“, tuttavia, è ormai sempre meno consueto anche quando, come nel caso dei coniugi Pirlo, la scelta di tale regime avrebbe dovuto essere quella naturale, proprio a tutela del coniuge più debole.

Il nostro ordinamento prevede dunque già una tutela per il coniuge che sacrifica ogni possibilità di realizzazione professionale per seguire l’altro coniuge in una folgorante carriera, ma tale decisione dovrebbe essere assunta al momento del matrimonio, o anche durante il matrimonio, quando i coniugi decidono che uno dei due privilegerà la carriera e l’altro la sacrificherà per agevolarlo.

Si tratta di una scelta di onestà e riconoscimento da parte del coniuge che farà carriera nei confronti del coniuge che la sacrificherà a favore della famiglia che insieme si apprestano a formare.

Così il matrimonio diventa una sorta di società, in cui entrambi i coniugi puntano sulla carriera di uno dei due per ottenerne profitto entrambi.

Se i coniugi Pirlo fossero stati in comunione dei beni, al momento della separazione tutto il patrimonio esistente accumulato durante il matrimonio sarebbe stato diviso in parti uguali e la Signora Roversi avrebbe avuto il giusto riconoscimento del ruolo svolto accanto al marito.

E’ tuttavia incredibile che, in un momento in cui tanto si parla di introdurre nel nostro ordinamento gli “accordi prematrimoniali”, pur avendo ben presente quali saranno i rispettivi ruoli all’interno della famiglia che si apprestano a fondare, gli sposi optino comunque, sempre più frequentemente, per il regime della “separazione dei beni”, certamente meno tutelante per il coniuge “economicamente più debole”.

La Corte di Cassazione, dunque, in materia di assegno di mantenimento all’ex coniuge ha fatto una scelta corretta ed in linea con le più recenti istanze sociali.

Il cambiamento repentino, tuttavia, può avere effetti negativi su chi aveva confidato nel diritto al mantenimento anche dopo il divorzio ed aderito, quindi, alla scelta della separazione dei beni, pur se meno tutelante.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale rende quindi sempre più importante che i futuri coniugi si informino correttamente su quale regime patrimoniale possa meglio tutelare entrambi a seconda della modalità con cui verosimilmente verrà gestito il matrimonio e la futura famiglia, anche avvalendosi di un avvocato matrimonialista esperto in diritto di famiglia.

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assegno di mantenimento all'ex coniugeLa Corte di Cassazione ha recentemente rivoluzionato i criteri per la concessione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, con la notissima sentenza di cui già ci siamo occupati.

Il nuovo orientamento, pur adeguando il diritto ad una società che cambia, non ha mancato di suscitare clamore.

E così mogli illustri hanno invitato i Giudici a considerare le differenze dei singoli casi e mariti altrettanto illustri hanno espresso la propria soddisfazione.

Anche noi abbiamo quindi affrontato l’argomento, esaminando i diversi risvolti della decisione della Corte.

Ricapitoliamo dunque che cosa è cambiato dopo la sentenza della Corte di Cassazione:

  1. si è abbandonato il vecchio principio del “tenore di vita goduto durante il matrimonio, usato in precedenza per determinare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge;
  2. d’ora innanzi si applica il principio dell’autosufficienza economica: se il coniuge è in grado di mantenersi da solo non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento;
  3. il Giudice deve calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge sulla base delle condizioni economiche dei coniugi e dei rispettivi patrimoni, della durata del matrimonio, delle ragioni del divorzio e del contributo reso dai coniugi alla formazione del patrimonio personale di ciascuno di essi.

Dettati i principi, quindi, sono ora i Tribunali a doverli applicare nei singoli casi.

Saranno infatti i Tribunali che decidono le cause di divorzio ad influire sulla vita degli ex coniugi divorziati.

I Giudici di merito come applicano i nuovi criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge?

Tra le diverse sentenze spiccano per autorevolezza quelle del Tribunale di Milano.

I Giudici milanesi hanno subito recepito i nuovi criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge.

Il Tribunale di Milano ha infatti negato l’assegno divorzile ad un’ex moglie che guadagnava poco più di 1.000 Euro al mese.

Il Giudice milanese ha infatti ritenuto”adeguato” il reddito della signora a garantirle l’autosufficienza, anche in ragione del contesto sociale in cui viveva.

Il medesimo Tribunale di Milano ha poi concesso l’assegno divorzile ad una ex moglie che non aveva più lavorato dopo la nascita dei figli e che difficilmente avrebbe potuto inserirsi nel mondo del lavoro a 54 anni, dopo il divorzio.

E fin qui, la decisione è perfettamente in linea sia con i criteri dettati dalla Corte di Cassazione, sia con le precedenti sentenze dello stesso Tribunale di Milano.

A fare scalpore è tuttavia la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento stabilito in quest’ultimo caso dal Tribunale di Milano.

I Giudici meneghini hanno infatti determinato l’assegno di mantenimento per l’ex moglie in 2.500 Euro mensili, confermando l’importo già previsto dal Giudice della separazione.

A ben vedere, tuttavia, la decisione del Tribunale di Milano sembra ancora una volta corretta e ben argomentata.

Il Tribunale di Milano, per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, ha considerato gli elementi indicati dalla legge, valutando quanto segue:

  • l’assegno di mantenimento è soggetto a tassazione per lei (lordo), mentre il marito lo porta in deduzione dalle tasse;

  • l’ex moglie non aveva altri redditi propri;
  • la moglie si era dedicata alla famiglia per ben 22 anni, fornendo il proprio apporto personale alla conduzione famigliare;
  • la rilevante capacità reddituale e patrimoniale del marito.

Il cambio di rotta è tuttavia ancora troppo recente perché ci sia uniformità di giudizi.

Il Tribunale di Roma, infatti, ha deciso in modo opposto rispetto al Tribunale di Milano.

Il Giudice romano ha respinto la domanda di assegno divorzile presentata da una ex moglie, sostenendo che spettasse a lei dimostrare di essere impossibilitata a trovarsi un’occupazione idonea a mantenersi.

Per comprendere il perché di questo variopinto panorama di sentenze, si deve considerare che la Corte di Cassazione ha abbandonato una strada – quella del “tenore di vita”- percorsa per quasi trent’anni.

E’ quindi naturale che le pronunce dei Tribunali, nella prima fase di applicazione dei nuovi principi, siano piuttosto variegate e magari anche in parte contrastanti l’una con l’altra.

Sulla base di queste considerazioni la Corte d’Appello di Genova ha precisato che l’applicazione del nuovo parametro dell’autosufficienza economica dovrà essere effettuata con equità.

Secondo la Corte d’Appello di Genova, dunque, bisognerà valutare caso per caso se integrare con un assegno di mantenimento il reddito di chi ne faccia richiesta.

Nel caso trattato i Giudici hanno confermato nella sentenza di divorzio lo stesso assegno di mantenimento già deciso nella sentenza di separazione dei coniugi.

Detto assegno infatti serviva a mantenere “un certo decoro, richiesto dagli ambienti dalla stessa frequentati, che il suo solo stipendio non sarebbe in grado di assicurare“.

Come sempre saranno dunque i Giudici a dover valutare caso per caso.

Ogni generalizzazione può essere pericolosa, soprattutto in una materia delicata come è il diritto di famiglia.

E’ quindi sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato divorzista per poter avere un quadro completo dei propri diritti e doveri.