Tempo di lettura: 5 minutiA quali condizioni il Giudice provvede all’assegnazione della casa coniugale?
Sull’assegnazione della casa coniugale c’è spesso molta confusione.
Ecco alcune delle domande che più di frequente mi vengono rivolte. Le condizioni economiche dei coniugi influiscono? Le proprietà immobiliari dei coniugi spostano gli equilibri? L’assegnazione della casa coniugale può esserci anche se non ci sono figli? E se i figli sono maggiorenni? E se la casa è dei genitori di uno dei due coniugi? Chi paga le spese relative alla casa dopo l’assegnazione? Si può avere l’assegnazione anche se il coniuge che ne avrebbe diritto è già proprietario della casa? Quando cessa il diritto all’assegnazione? Può essere assegnata la casa anche se la coppia non è sposata? Se la casa coniugale viene venduta dal proprietario prima o dopo l’assegnazione?
Cominciamo quindi a fare chiarezza.
L’assegnazione della casa coniugale non costituisce un modo per riequilibrare la situazione economica trai i coniugi, bensì una tutela per i figli della coppia in crisi.
Il Giudice, dunque, non può dar luogo all’assegnazione della casa coniugale al solo fine di aiutare il coniuge economicamente più debole.
Allo stesso modo il Giudice non può rifiutare l’assegnazione della casa coniugale perché il coniuge che ne avrebbe diritto ha altri immobili di proprietà.
L’assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di tutelare il superiore interesse dei figli.
L’assegnazione della casa coniugale, infatti, viene effettuata dal Giudice solo ed esclusivamente quando il genitore che non ne è proprietario, o lo è solo in parte, continuerà a convivervi con i figli.
Con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale il Giudice “comprime” il diritto di proprietà del genitore che ne è proprietario.
Prevale infatti il superiore diritto dei figli di continuare a vivere nel medesimo ambiente in cui sono cresciuti quando la famiglia era unita.
Non si avrà quindi assegnazione della casa coniugale in assenza di figli.
In tal caso, inoltre le questioni relative alle comproprietà dei coniugi, in difetto di un accordo, dovranno essere decise in un giudizio diverso rispetto a quello della separazione.
Cosa accade alla proprietà della casa coniugale di un coniuge dopo l’assegnazione all’altro coniuge?
La proprietà della casa coniugale rimane intatta in capo agli originali intestatari anche dopo l’assegnazione.
Ciò significa che, ove la casa coniugale sia stata acquistata con l’accensione di un mutuo bancario, il coniuge proprietario dovrà continuare a pagare le rate del mutuo, indipendentemente dal fatto che non possa godere dell’immobile.
Allo stesso modo, alla proprietà seguiranno le relative tasse e le spese di manutenzione straordinaria.
Ogni spesa relativa alla gestione ordinaria dell’immobile, nonché le spese per le utenze, invece, saranno a carico del coniuge assegnatario.
Come si fa a capire a quale genitore debba essere assegnata la casa coniugale?
La risposta a questa domanda è la diretta conseguenza di un’altra domanda.
Con chi vivranno i figli dopo la separazione dei genitori?
Con la legge sull’affidamento condiviso, nelle separazioni si prevede che i figli siano prevalentemente collocati presso uno dei due genitori.
Il genitore con cui vivranno i figli dopo la separazione, avrà diritto all’assegnazione della casa coniugale.
E’ evidente altresì che se l’immobile è già integralmente di proprietà del genitore che vi rimarrà a vivere con i figli, non vi sarà necessità di effettuare alcuna assegnazione.
In tal caso, infatti, il diritto del genitore di mantenere la propria abitazione nella casa coniugale discende già dal diritto di proprietà, che è più che sufficiente a garantire che i figli possano continuare a vivervi.
L’assegnazione della casa coniugale viene concessa anche quando i figli sono maggiorenni?
La domanda è tutt’altro che banale, tant’è che mi viene rivolta spesso.
La risposta è sì, ma a condizione che i figli maggiorenni non siano economicamente indipendenti.
Sul punto anche la Suprema Corte di Cassazione ha rinnovato anche di recente la propria posizione in tal senso, sebbene, a mio avviso, cambi la ragione che è sottesa a tale decisione.
Se infatti l’assegnazione della casa coniugale al genitore di figli minori ha lo scopo di tutelare il diritto del minore a continuare a vivere nell’ambiente in cui è cresciuto, l’assegnazione della casa coniugale al genitore che ha figli ormai maggiorenni, non può rispondere più a tale logica, bensì ad una logica di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne.
Tanto ciò è vero che il diritto all’assegnazione della casa cessa quando i figli maggiorenni divengono economicamente indipendenti, a prescindere che vi continuino a vivere per mera comodità.
Può essere assegnata la casa coniugale di proprietà di un terzo?
La risposta a tale domanda è certamente positiva.
Il caso che più frequentemente ha impegnato i Tribunali italiani è il seguente: la casa coniugale è concessa in comodato d’uso gratuito alla coppia dal genitore o da un parente di uno dei due coniugi.
Il problema normalmente non si pone quando la casa appartiene ad un parente del coniuge al quale dovrebbe essere assegnata al momento della separazione.
Al contrario, quando la casa è di proprietà del parente del coniuge che, dopo la separazione dovrà lasciarla, iniziano i problemi.
Il proprietario della casa, infatti, in tali casi vorrebbe rientrare in possesso del suo immobile.
Tuttavia, se al comodato non era stato apposto un termine di durata, il coniuge che vivrà con i figli avrà diritto di chiederne l’assegnazione.
Nella realtà dei fatti, spesso il comodato non solo non prevede un termine di durata, ma neppure viene regolamentato per iscritto.
In tali casi, pertanto, la casa coniugale, anche se di proprietà di un terzo estraneo alla coppia, sarà assegnata al genitore che vi vivrà con i figli ed il proprietario non potrà che attendere che questi si rendano economicamente indipendenti.
Se il proprietario della casa la vende a terzi può evitare o superare l’assegnazione?
L’assegnazione della casa coniugale può essere trascritta nei registri immobiliari, affinché anche eventuali terze persone interessate all’acquisto dell’immobile possano averne conoscenza prima di procedere ad acquisto che sarebbe poco redditizio.
Acquistando un’immobile che sia già stato oggetto di assegnazione come casa coniugale, infatti, significa non poterne godere, né poterlo far fruttare.
L’eventuale acquirente dell’immobile assegnato, infatti, dovrebbe rispettare il diritto derivante dall’assegnazione della casa coniugale.
Ciò non toglie che la proprietà può comunque essere trasferita ma tale trasferimento non potrà pregiudicare il diritto dei figli e del coniuge assegnatario.
L’assegnazione della casa coniugale può essere fatta anche se la coppia in crisi che ha avuto figli non si è mai sposata?
Certamente sì! La casa in cui ha vissuto la famiglia sino a quando è rimasta unita, in tal caso, viene definita “casa familiare”, ma la sostanza non cambia.
Tutte le questioni già trattate per la casa coniugale, infatti, si applicano pari pari anche alla casa familiare.
L’assegnazione della casa coniugale, o della casa familiare, come è facile comprendere, può avere risvolti patrimoniali ed economici molto significativi.
Prima di adibire un immobile a casa coniugale o familiare, dunque, è opportuno fare il quadro completo delle possibili conseguenze che tale utilizzo potrebbe comportare nel caso la coppia su cui si fonda la famiglia dovesse entrare in crisi.
Così come sarà opportuno fare le opportune valutazioni prima di decidere quale dei due coniugi dovrà acquistare la casa coniugale o se acquistarla insieme.
Anche solo prima di concedere in comodato d’uso gratuito il proprio immobile ad un figlio (ma anche a terzi), affinché possa magari iniziare a convivere con la sua ragazza e poi crearsi una famiglia, sarà opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia in modo da tutelare la proprietà che si concede in comodato ed anche la persona che si vorrebbe favorire.