Le spese straordinarie sono davvero “straordinarie”?

spese straordinarie per i figli
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spese straordinarie per i figliLe spese straordinarie costituiscono sempre più spesso il pomo della discordia dei genitori che vivono separati e devono gestire l’affidamento condiviso dei figli.

I genitori non collocatari (ossia non conviventi con i figli) sanno bene, infatti, che oltre al mantenimento ordinario che mensilmente corrispondono al genitore collocatario, devono fare i conti con le spese straordinarie.

Ma cosa sono in concreto le spese straordinarie?

La risposta a questa domanda elementare in realtà è tutt’altro che semplice o scontata.

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 17 gennaio 2018, ha ribadito che le spese straordinarie “si identificano in quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole“.

Proprio per questa ragione le spese straordinarie non possono essere forfettariamente predeterminate.

Tale definizione, tuttavia, in quanto estremamente generica, non sembra aiutare a comprendere quali spese, concretamente, possano dirsi ricomprese nell’assegno di mantenimento mensile e quali, invece, debbano essere pagate in aggiunta e separatamente.

La necessità di spegnere sul nascere i contenziosi tra genitori ha favorito il proliferare, in molti Tribunali italiani, di cosiddetti “Protocolli”, realizzati con la collaborazione di Giudici e Avvocati esperti in diritto di famiglia.

Tali Protocolli, nati appunto dalla necessità di identificare con chiarezza le spese escluse dal mantenimento ordinario, tuttavia, sono in parte diversi da Tribunale a Tribunale

E così, se una coppia si separa a Brescia o a Milano, ma anche a Firenze o di Taranto, solo per citarne alcuni, applicando i rispettivi Protocolli, la mensa scolastica è correttamente ricompresa nel mantenimento ordinario, in linea anche con quanto espressamente previsto sul punto dalla Corte di Cassazione, mentre se la coppia si separa a Bergamo, il genitore non collocatario, con l’applicazione del Protocollo orobico, dovrà partecipare alla spesa della mensa scolastica in aggiunta al mantenimento ordinario.

A ben vedere nei Protocolli sono spesso ricomprese spese che stridono con la definizione di “spesa straordinaria” già più volte ribadita dai giudici della Suprema Corte.

Le spese per l’acquisto dell’abbonamento dell’autobus, della cancelleria (quaderni, matite, gomme, penne, ecc…) ed, ancor più, della mensa si possono davvero considerare spese che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”?

Se i genitori vanno d’accordo e concordano che tali spese debbano essere ricomprese nell’assegno di mantenimento, applicare il Protocollo del Tribunale è obbligatorio?

Che valore ha il Protocollo del Tribunale?

In verità nulla vieta che, nella costruzione di un accordo per una separazione consensuale, i genitori stabiliscano quali spese siano ricomprese nell’assegno di mantenimento e quali debbano considerarsi escluse e pagate a parte, in totale autonomia e senza aderire al Protocollo del Tribunale, purché le spese ricomprese nell’assegno di mantenimento non rivestano carattere di rilevanza economica, imponderabilità ed imprevedibilità da far ritenere ad un Giudice che non sia opportuno ritenerle ricomprese nel mantenimento ordinario.

E’ infatti il Giudice che, pur prendendo atto degli accordi dei genitori, è tenuto a tutelare i minori e garantire loro la congruità degli accordi assunti tra i genitori.

Il Protocollo è, dunque, semplicemente una convenzione, ma sarà certamente applicato dal Giudice in caso di disaccordo tra le parti.

Altra annosa questione è in relazione a quali spese debbano essere previamente concordate tra i genitori e quali invece possano essere decise autonomamente dal genitore collocatario.

Il genitore non collocatario deve essere preventivamente informato di tutte le spese straordinarie che l’altro genitore affronterà per i figli?

Una delle caratteristiche dei già citati Protocolli è proprio quella di definire quali spese siano da concordare preventivamente per poter essere addebitate anche all’altro genitore e quali invece possano essere decise in autonomia.

E’ evidente che l’affidamento condiviso impone ormai una concertazione ampia tra i genitori e suggerirebbe una separazione serena per il bene dei figli.

Tuttavia non sempre è possibile ed in tal caso gli interessi dei figli non possono essere subordinati ai capricci di un genitore che neghi il proprio assenso a spese economicamente sostenibili e rispondenti all’interesse dei figli, a solo scopo di ripicca o ritorsione.

Per questo motivo, nonostante i Protocolli si adoperino nel distinguere le spese straordinarie tra quelle che richiedono e quelle che non richiedono il preventivo accordo, secondo la Corte di Cassazione “non è necessario che l’esborso sia stato previamente concordato tra i genitori, ma solo che esso risponda al superiore interesse del/i minore/i“.

Come ben si può comprendere, in caso di disaccordo e magari di aperto contrasto tra i genitori, anche concordare le spese straordinarie per i figli spesso non è facile ed ogni questione finisce sul tavolo dell’avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia, creando ulteriore motivo di scontro.

Per questa ragione, sebbene diversi Tribunali si siano ormai attrezzati varando Protocolli, in data 29 novembre  il 2017, il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le proprie “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare“, che paiono di grande buon senso ed improntate ad avvicinare il diritto applicato alle sentenze della Corte di Cassazione in materia.

Gli sforzi effettuati dall’Avvocatura nel tentativo di ridurre le ragioni di attrito tra i genitori, sembra comincino a dare i propri frutti e con una maggiore integrazione dei ruoli genitoriali, certamente anche la questione relativa alle spese straordinarie sarà presto risolta a favore della serenità dei figli.