Mantenimento del figlio maggiorenne.
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne in cosa consiste?
Il mantenimento del figlio maggiorenne è un obbligo che grava sul genitore che non vive abitualmente con il figlio, sino a quando tale figlio non diventa economicamente indipendente.
Per la verità tale affermazione non è del tutto corretta. Sarebbe più corretto dire che questo è il tema che tratteremo in questo articolo.
E’ infatti doveroso precisare che anche il genitore che convive con il figlio, infatti, sarà tenuto a contribuire al suo mantenimento, ma lo farà direttamente.
Il genitore che vive abitualmente con il figlio, infatti, continuerà a dargli un tetto sulla testa, a pagare la spesa e le bollette di casa, a fargli trovare un ambiente pulito e accogliente e via discorrendo, esattamente come accadeva quando la famiglia era ancora unita.
L’altro genitore, invece, passerà un “assegno di mantenimento” al genitore con cui convive il figlio (spesso ciò accade quando permane l’obbligo da quando il figlio era minorenne), o direttamente al figlio stesso (quando per es. il figlio era già maggiorenne al momento della separazione dei genitori).
L’importo dell’assegno di mantenimento a carico del genitore che non vive con il figlio, si stabilisce considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il mantenimento del figlio maggiorenne non si esaurisce nell’assegno di mantenimento.
Esattamente come accade per il mantenimento del figlio minorenne all’assegno di mantenimento periodico stabilito in misura fissa, si dovranno aggiungere anche le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, che spesso i Tribunali dettagliano in base ad un Protocollo prestabilito solitamente insieme alle associazioni degli avvocati divorzisti del territorio.
Fino a quando i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne?
Se è previsto che l’obbligo del mantenimento del figlio prosegua oltre la sua maggiore età, ciò non significa che tale obbligo debba durare in eterno.
L’obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne, infatti, cessa con il raggiungimento dell’indipendenza economica.
Che cos’è l’indipendenza economica?
Un lavoretto saltuario è sufficiente per escludere l’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne?
Si ritiene che un figlio maggiorenne raggiunga l’indipendenza economica quando è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Ciò non significa evidentemente che qualsiasi lavoro precario faccia venir meno l’obbligo del mantenimento, ma neppure che sia necessario un lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Per comprendere se un ragazzo è divenuto economicamente indipendente si dovrà valutare se abbia sufficienti fonti di reddito per garantirsi un’autosufficienza economica (anche immobili a reddito possono garantirla).
Certamente viene meno l’obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne quando egli abbia un impiego grazie al quale guadagni un reddito corrispondente alla sua professionalità, agli studi effettuati, alle sue attitudini ed aspirazioni, con conseguente capacità di vivere senza aiuti nel contesto sociale di riferimento.
E cosa accade se il figlio se la prende comoda negli studi, oppure non si cerca un lavoro?
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne dura certamente per consentire ad un figlio di terminare il percorso di studio intrapreso ed è certamente tollerato un ritardo nella media, magari dovuto a normali difficoltà scolastiche, da valutarsi anche in relazione al percorso scolastico scelto.
Il genitore non sarà più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne se il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica è causato da negligenza o inerzia del figlio.
Se il figlio maggiorenne bighellona all’Università, senza studiare e senza dare esami per anni, i genitori possono reclamare il diritto di smettere di mantenerlo.
Allo stesso modo, se il figlio maggiorenne rifiuta senza motivo offerte lavorative in linea con il percorso di studi svolto, può perdere il diritto al mantenimento da parte dei genitori.
L’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne cessa automaticamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica?
La risposta a questa domanda è negativa.
Il genitore che fosse tenuto a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento del figlio, per ottenere l’esenzione dall’obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente è necessario un provvedimento del giudice.
Il genitore che voglia cessare il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne dovrà presentare un ricorso apposito al Tribunale e dimostrare o che il figlio è divenuto autosufficiente, o che non lo sia per responsabilità dello stesso.
Se il maggiorenne, pur essendo stato messo nella condizione di ottenere l’indipendenza economica, non si sia reso autosufficiente per scelta o per comportamenti comunque discutibili allo stesso imputabili (per es. per pigrizia o scarsa applicazione negli studi) i genitori possono essere esonerati dall’obbligo.
L’onere di dimostrare di aver messo il figlio in condizioni di avere un reddito coerente con il percorso di studi svolto, che il percorso sia stato ultimato con successo e che il figlio abbia un lavoro coerente al percorso svolto, ovvero che potrebbe averlo, grava esclusivamente sul genitore che chiede la revisione o l’annullamento dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.
La prova può essere raggiunta anche fornendo l’indicazione di circostanze di fatto dalle quali si possa desumere in via presuntiva che il maggiorenne abbia un reddito o sia stato in grado di averlo.
L’obbligo di mantenimento persiste anche quando il figlio è ultra-maggiorenne?
L’avanzare dell’età senza che il figlio si sia reso indipendente è certamente un indizio di responsabilità colpevole da parte dello stesso.
Il fatto che, pur avendo raggiunto un’età nella quale il percorso formativo normalmente si è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, il figlio ultra-maggiorenne non si sia reso economicamente indipendente è un indicatore forte d’inerzia colpevole.
Ogni caso andrà valutato singolarmente dal Giudice.
Ecco qualche esempio tratto dai casi concreti trattati dai Giudici.
La Corte di Cassazione, ha deciso che non fosse più dovuto il mantenimento da parte del padre a due figli entrambi ultra trentenni:
a. la prima figlia, trentatreenne, ottenuta la laurea in medicina e l’abilitazione in odontoiatria, aveva frequentato poi una serie di corsi di perfezionamento, conseguendo varie referenze professionali e maturando esperienze lavorative presso studi odontoiatrici, ma aveva preferito frequentare un ulteriore corso di specializzazione universitaria, anziché dedicarsi all’attività lavorativa per la quale era più che qualificata;
b. il secondo figlio, trentenne, si era iscritto al corso di laurea in economica e commercio, per poi cambiare indirizzo dopo tre anni e iscriversi al corso di laurea in fisioterapia, senza conseguire il relativo diploma e, a distanza di nove anni dalla prima iscrizione all’università si era iscritto ad un corso di formazione professionale in osteopatia, aperto solo a laureati o laureandi, che aveva quindi dovuto interrompere, non avendo conseguito la laurea.
Per entrambi i figli, la Corte di Cassazione ha correttamente ritenuto che, raggiunta “un’età inequivocabilmente da ritenersi adulta“,”l’obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un’occupazione del tutto coerente con il percorso di studi“.
La scelta di continuare a studiare, anziché perseguire un’occupazione coerente con il percorso di studi svolto, così come la scelta di cambiare percorso di studi per non portarne a termine neppure uno, non potessero ricadere sul genitore obbligandolo perpetuare il mantenimento.
Allo stesso modo la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto che l’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di figlio trentenne, unito al fatto che il medesimo avesse continuato a lavorare nello studio legale del fratello, dove aveva svolto in precedenza il periodo di praticantato, costituisse un elemento da valutare per presumere il raggiungimento dell’indipendenza economica.
Se il figlio che si è reso economicamente indipendente perde il lavoro?
Per rispondere a questa domanda è necessario considerare il caso concreto.
Per riprendere i casi di cui ci siamo occupati prima, se il figlio ultratrentenne, laureato, che ha avviato una propria carriera professionale, perde il lavoro anche per motivi indipendenti dalla propria volontà, dovrà attivarsi per ottenere una nuova collocazione lavorativa e non potrà fare affidamento nuovamente su un obbligo di mantenimento dei genitori.
D’altra parte, invece, i Giudici hanno ritenuto che i genitori fossero nuovamente tenuti al mantenimento di un ragazzo appena maggiorenne che, essendosi inizialmente accontentato della prima opportunità lavorativa, oggettivamente poco appetibile, sacrificando prematuramente le proprie ambizioni, ci aveva poi ripensato, ritenendo il lavoro inadeguato alle proprie aspirazioni e al percorso formativo intrapreso.
La tutela delle legittime aspirazioni di un figlio, infatti, deve essere contemperata per evitare di instaurare un rapporto parassitario nei confronti del genitore obbligato al mantenimento.
Se il figlio è indiscutibilmente indipendente basta un accordo con l’altro genitore per smettere di versare il mantenimento?
Questa è una domanda che mi viene rivolta spesso.
E la mia risposta è sempre la stessa: “A vostro rischio e pericolo!”
So che questa è una prassi estremamente frequente, ma nasconde un’insidia.
Il genitore che era tenuto al mantenimento del figlio, infatti, rischia che l’altro genitore, al primo contrasto o malumore, possa legittimamente pretendere il pagamento integrale degli ultimi cinque anni di mantenimento.
Il genitore che aveva diritto a ricevere il mantenimento, infatti, ha in mano un titolo esecutivo, mai modificato (proprio perché l’altro genitore si è fidato di un semplice accordo) e può ottenere un pignoramento in men che non si dica.
Attenzione, in questo caso sarebbe estremamente difficile bloccare il pignoramento.
Suggerisco quindi sempre a chi si trovi nella condizione di poter cessare il versamento dell’assegno di mantenimento al figlio divenuto economicamente indipendente, di rivolgersi ad un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia, per ottenere tutte le informazioni del caso e muoversi nel modo più tutelante.