Modifica dell’assegno di mantenimento per la nascita di un nuovo figlio

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Il genitore che ha un altro figlio, ha diritto alla modifica dell’assegno di mantenimento per gli altri figli?

Il genitore che contribuisce al mantenimento dei figli nati dal matrimonio, può ottenere una modifica dell’assegno di mantenimento se, dopo la separazione o il divorzio, costituisce una nuova famiglia e mette al mondo altri figli?

Il genitore chiederà una riduzione del mantenimento già dovuto, sulla base del nuovo impegno economico derivante dalla nascita del nuovo figlio.

Anche il figlio nato dalla nuova unione, infatti, ha diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori.

Secondo la Corte di Cassazione la nascita di un altro figlio deve essere valutata dal Giudice come circostanza che può comportare una modifica dell’assegno di mantenimento già previsto in favore dei figli nati dal matrimonio.

La riduzione dell’assegno già previsto per i figli nati in costanza di matrimonio, tuttavia non è automatica, poiché il Giudice dovrà valutare le circostanze caso per caso.

La nuova nascita, infatti, per poter incidere sull’assegno di mantenimento già deciso, dovrà comportare un effettivo depauperamento del genitore che chiede la riduzione del mantenimento dovuto per gli altri figli.

Il Giudice dovrà inoltre valutare anche le condizioni economiche della nuova famiglia in cui il nuovo figlio è stato generato.

La nascita di un nuovo figlio nell’ambito della nuova famiglia che dalla parte dell’altro partner sia particolarmente facoltosa, infatti, potrebbe non comportare nuovi oneri per il genitore già tenuto al pagamento del mantenimento per i figli nati dal precedente matrimonio.

In tal caso, dunque, il Tribunale potrebbe decidere per il mantenimento dell’assegno di mantenimento già deciso in precedenza.

La modifica dell’assegno di mantenimento è sempre possibile quando cambiano le condizioni economiche dei genitori.

Spetterà quindi al Giudice valutare se la nascita di un nuovo figlio riduca effettivamente la capacità economica del genitore onerato.

Ed in caso positivo, il genitore tenuto al pagamento dell’assegno per gli altri figli, avrà diritto di pagare meno per il loro mantenimento.

La modifica dell’assegno di mantenimento può intervenire anche quando ad avere un altro figlio è il genitore che ha diritto a riceverlo?

Se a rifarsi una famiglia è il genitore che ha diritto all’assegno di mantenimento per i figli nati dal precedente matrimonio, la cosa cambia aspetto.

E’ evidente che in tal caso la modifica dell’assegno di mantenimento potrebbe essere richiesta al rialzo dal genitore che si trova ad affrontare nuovi costi in ragione della nascita di un altro figlio.

I Tribunali sembrano però ritenere irrilevante, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, la nascita di un nuovo figlio al genitore che ha diritto all’assegno di mantenimento per i figli nati dal matrimonio.

Il principio è infatti che ogni figlio debba essere mantenuto dai propri genitori.

Il nuovo figlio nato al genitore che è già creditore di un assegno di mantenimento per altri figli, infatti, avrà un altro genitore che contribuirà al suo mantenimento.

La nuova nascita, quindi, non incide in alcun modo sull’assegno di mantenimento percepito per gli altri figli.

Questa è la posizione al momento tenuta dai tribunali italiani.

La stessa disciplina si applica anche per figli nati da genitori non sposati.

Poiché il mantenimento già deciso in sede di separazione o divorzio può sempre essere oggetto di modifica ove mutino le condizioni che vi avevano dato luogo, è sempre opportuno chiedere un parere ad un avvocato divorzista per conoscere ogni risvolto della situazione e valutare l’opportunità di chiedere o concedere una modifica del contributo.