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L’assegnazione della casa coniugale è uno degli argomenti spesso più discussi nell’ambito di una separazione. Per questo motivo è anche uno dei punti che richiedono maggiore approfondimento.

Cosa s’intende per “casa coniugale“?

La casa coniugale è l’abitazione in cui risiedono i coniugi con la famiglia che hanno creato ed in cui si svolge la vita quotidiana dei figli.

Nel nostro ordinamento la casa coniugale riveste un ruolo importante, sia sotto il profilo sociale che sotto quello giuridico.

E’ il luogo in cui i coniugi hanno stabilito la propria residenza, con ogni conseguente considerazione.

E’ il luogo in cui i figli sono cresciuti e nel quale hanno il loro “nido”.

La casa dove i figli hanno vissuto assume quindi grandissima importanza anche nell’ambito di una separazione dei coniugi.

Al momento della separazione, infatti, la casa coniugale è uno dei nodi cruciali di cui discutere.

La casa coniugale spesso per i figli costituisce, peraltro, il vero discrimine tra i genitori.

Approfondiamo il concetto.

Perché è tanto importante per i bambini l’assegnazione della casa coniugale?

Pur riconoscendo i diversi ruoli che i genitori hanno nella loro vita, nella maggior parte dei casi, i bambini amano allo stesso modo la mamma e il papà.

I bambini non fanno distinzioni di sentimento tra i loro genitori.

Cercheranno la mamma in certe circostanze ed il papà in altre, a seconda del loro vissuto famigliare, ma amano entrambi allo stesso modo.

Spesso, quindi, a dispetto di quanto si creda, è la casa in cui vive il bambino a costituire il vero distinguo tra i genitori.

Il bambino, che non saprebbe mai scegliere tra i suoi genitori, tenderà verosimilmente a privilegiare la casa in cui vive e che vede come un luogo sicuro ed accogliente.

Se è già di proprietà del coniuge che vi continuerà ad abitare con i figli, la casa coniugale non sarà oggetto di alcun provvedimento.

Se, invece, la casa coniugale è di proprietà, in tutto o in parte, del coniuge che la dovrà lasciare, è stato previsto che il Giudice possa provvedere ad assegnare la casa al genitore che vi continuerà ad abitare con i figli.

Ciò proprio per privilegiare l’esigenza dei figli minori di mantenere un punto di riferimento nel momento della crisi della famiglia.

L’assegnazione della casa al coniuge che continuerà a vivere con i figli minori è uno dei risvolti patrimoniali spesso più rilevanti della crisi della famiglia.

Si tratta infatti di uno dei rari casi in cui il diritto di proprietà può essere sacrificato in ragione di un interesse ritenuto prevalente: l’interesse dei figli minori.

In quali casi il Giudice decide l’assegnazione della casa coniugale al coniuge che non ne è il proprietario?

Il Giudice, dunque, è tenuto ad assegnare la casa coniugale al coniuge cd. collocatario dei figli minori, ossia al coniuge con il quale i figli prevalentemente vivranno.

L’assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce in questo caso una garanzia per il figlio minorenne di poter continuare ad abitare nell’ambiente in cui è cresciuto.

E ciò anche dopo la separazione o il divorzio del genitori.

Per la verità, il medesimo principio vale anche per il caso in cui i genitori non siano sposati.

Nel momento della crisi della famiglia, infatti, è riconosciuta anche ai figli nati da genitori non sposati, la medesima tutela.

In tal caso, si parlerà di assegnazione della casa famigliare e non coniugale, ma con i medesimi criteri che valgono per i genitori sposati.

Dopo le ultime riforme, infatti, i figli nati da genitori non sposati sono equiparati in tutto e per tutto ai figli nati da genitori coniugati.

Quali sono le conseguenze dell’assegnazione della casa coniugale?

Con l’assegnazione della casa, il coniuge assegnatario, pur non avendone la proprietà, o avendola solo in parte (nel caso in cui la casa sia cointestata), avrà il diritto esclusivo di godere dell’immobile, finché vi abiterà con i figli.

L’assegnatario sarà tenuto a provvedere a tutte la spese relative alla manutenzione ordinaria, alle spese condominiali ordinarie ed a tutte le spese inerenti all’utilizzo dell’immobile.

L’assegnazione costituisce un diritto personale di godimento in favore del coniuge assegnatario e non priva il proprietario del suo diritto di proprietà.

Competeranno quindi al proprietario il pagamento delle spese straordinarie e dell’IMU se dovuta.

L’assegnazione della casa coniugale è prevista anche se il figlio è maggiorenne?

In presenza di figli maggiorenni, l’assegnazione della casa coniugale può essere decisa dal Giudice solo se i figli, pur maggiorenni, siano disabili ovvero non siano ancora economicamente indipendenti.

Questi sono i soli casi in cui, in presenza di figli maggiorenni, il Giudice può comunque disporre l’assegnazione della casa coniugale.

Quando si perde il diritto all’assegnazione della casa coniugale?

Il diritto all’assegnazione della casa coniugale si può perdere per diversi motivi, che di seguito passiamo in rassegna.

L’indipendenza economica dei figli maggiorenni ovvero il trasferimento dei figli in altra abitazione,  farà cessare il diritto del coniuge assegnatario all’assegnazione della casa coniugale.

Perderà altresì il diritto all’assegnazione della casa coniugale il coniuge assegnatario che smetta di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Recentemente i Giudici si sono pronunciati sul fatto che la nascita di un figlio da una relazione dell’assegnatario sia indice di una stabile relazione, da equipararsi ad una convivenza more uxorio.

Ciò a prescindere dal fatto che l’altra persona abbia o meno trasferito la residenza presso la casa coniugale e conservi un’altra abitazione.

Sarà sempre e comunque il Giudice a dover valutare che la cessazione del diritto di assegnazione della casa coniugale sia conforme all’interesse dei minori.

Considerata l’importanza dell’argomento è sempre consigliato affrontare ogni decisione in ordine all’assegnazione della casa coniugale con l’assistenza di un avvocato divorzista esperto.

 

 

 

 

 

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DDL PillonIl Senatore Pillon, nel corso della 22^ seduta della Commissione di Giustizia del Senato del 10 settembre 2018, ha illustrato alla Commissione il disegno di legge (DDL 735) che porta il suo nome in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

L’affidamento condiviso ed il principio della bigenitorialità sono stati introdotti con la riforma del diritto di famiglia del 2006.

E allora perché il DDL Pillon ha mosso le piazze e fatto gridare allo scandalo?

“Assurda proposta maschilista” è stato definito il DDL Pillon da un’importante testata giornalistica.

Cosa modifica il DDL Pillon e perché tante critiche?

Nella relazione che accompagna il DDL il Senatore Pillon spiega chiaramente le ragioni e le finalità (la ratio, per i giuristi) della riforma.

I criteri della normativa sono quattro:

  • a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
  • b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
  • c) mantenimento in forma diretta senza automatismi;
  • d) contrasto dell’alienazione genitoriale.

Ma vediamo nel dettaglio ogni singolo punto.

A. DDL Pillon: la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni

Il DDL Pillon vuole dare esecuzione alla Risoluzione europea UE 2079/2015 che prevede l’adozione di modifiche legislative volte a rimettere al centro del diritto di famiglia proprio la famiglia e i genitori.

Lo scopo è restituire ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli in ogni occasione possibile, anche con l’aiuto di un mediatore familiare o di un coordinatore genitoriale che li aiuti a risolvere i conflitti e a mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore, lasciando al giudice un ruolo veramente marginale.

I primi 5 articoli del DDL Pillon, dunque, introducono, nel diritto di famiglia, procedure di Alternative Dispute Resolution (conciliazione, mediazione familiare e coordinazione genitoriale).

Ho letto aspre critiche sull’introduzione della mediazione obbligatoria nel diritto di famiglia ed io stessa sono, per estrazione, più orientata all’accesso diretto alla giustizia.

Mi rendo conto, tuttavia, che il Giudice, per mandato di legge, giudica.

Il giudice non ha, né tempo, né mezzi per ascoltare le ragioni dei genitori ed aiutarli a conciliare le proprie esigenze e quelle dei minori.

Peraltro, nella maggior parte dei casi, proprio la necessità di fornire prove al Giudice e portare acqua al proprio mulino, induce i genitori a scelte aberranti e certamente dannose per i figli.

Le cause per separazione giudiziale sono costellate di false o irrilevanti accuse su episodi specifici, spesso create ad arte proprio per fornire  al Giudice prove dell’incompetenza, inaffidabilità, incapacità dell’altro genitore.

Pratiche deplorevoli che certamente non aiutano la comunicazione tra i genitori e non favoriscono i figli.

Forse è venuto il momento di mettere fine a tali inutili diatribe ed insegnare ai genitori che si separano che al loro Ego e all’immancabile desiderio di rivalsa devono anteporre i figli.

Per quale motivo, dunque, un giudice dovrebbe essere un mediatore migliore di un mediatore professionista, psicologo o avvocato che sia?

Il DDL Pillon garantisce la costituzione di un albo dei mediatori familiari e definisce la figura del coordinatore genitoriale.

Superando quindi l’opposizione di principio ad ogni novità, notiamo che il DDL Pillon dettaglia requisiti, doveri e compiti dei nuovi professionisti della famiglia, precisando anche il ruolo degli avvocati nell’ambito delle relative procedure.

A chi ritiene che la mediazione obbligatoria ritarderà l’accesso alla giustizia, rammento che i tempi con cui i Tribunali fissano la prima udienza nelle cause per separazione o divorzio giudiziale, o per l’affidamento dei figli nati da genitori non sposati sono oggi quasi biblici.

Si potrà quindi depositare il ricorso in Tribunale, per poi svolgere la mediazione nel lungo tempo che trascorrerà prima dell’udienza.

Se la mediazione riuscirà, il Tribunale non farà che prenderne atto. Esattamente come accade quando, nell’attesa dell’udienza, gli avvocati fanno i mediatori e trovano un accordo.

B. Equilibrio tra entrambe le figura genitoriali e tempi paritari

La legge 54/2006 che ha istituito in Italia l’affido condiviso, secondo la relazione del Senatore Pillon, “si è rivelata un fallimento“.

A dispetto di quanto avvenuto in altri paesi occidentali, infatti, in Italia l’affidamento condiviso è rimasto solo sulla carta.

Si è creato un affidamento condiviso formale, che ha continuato ad essere applicato esattamente come lo era prima l’affidamento esclusivo.

Solo il 3/4% dei minori figli di genitori separati, infatti, trascorre con il genitore non collocatario almeno il 30% del suo tempo e solo l’1/2% dei minori gode di un affidamento paritario.

Per esperienza professionale, aggiungo a tali dati che difficilmente i Tribunali concedono tempi paritari anche se il genitore non collocatario li può sostenere e li chiede e che spesso la contestazione del genitore collocatario nasconde motivi economici.

Se, infatti, i tempi sono paritari ed i redditi dei genitori anche potrebbe venir meno il diritto al mantenimento da parte del genitore collocatario.

E’ giunta pertanto l’ora di dare piena applicazione alla risoluzione 2079 (2015) del Consiglio d’Europa, che consiglia agli Stati membri di adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli” spiega la relazione introduttiva al DDL Pillon.

Il DDL Pillon prevede il diritto del minore di trascorrere tempi paritari con ciascun genitore

Il minore ha diritto di trascorre tempi paritari con ciascun genitore e, salvo che i genitori non si accordino diversamente, deve essere comunque garantita ai figli la permanenza di non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvi casi di “violenza, abuso sessuale, trascuratezza, indisponibilità di un genitore, inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore“.

Su questo punto la critica si è scatenata.

C’è chi ha parlato di bambini ridotti ad oggetti da passarsi tra i genitori, di bambini con la valigia, di genitori imprenditori che dovranno portarsi i figli in azienda e addirittura di una discriminazione per i poveri che hanno una casa inadeguata.

Francamente trovo che quest’ultima critica sia ridicola, considerato che nessun giudice sano di mente potrà mai interpretare che si possa parlare di  “inadeguatezza evidente degli spazi per la vita del minore” anche solo ove il genitore abbia a disposizione un monolocale a norma di legge (esistono infatti già delle norme in tal senso).

Certo è però che il genitore che vive in un’automobile forse non è bene che tenga con sé il minore per la metà del tempo.

Per quanto riguarda tutte le altre critiche, il DDL Pillon prevede che ” il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire la sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno“.

Se dunque uno dei genitori, per impegni di lavoro, per la distanza tra le abitazioni o per altri motivi (tra i quali anche esigenze del minore) non potrà tenere con sé i figli per almeno 12 giorni al mese, avrà la preferenza sull’altro nei periodi di vacanza o nelle festività.

Il DDL Pillon introduce il Piano genitoriale

Come previsto dalla risoluzione 2079/2015 del Consiglio d’Europa il DDL Pillon prevede che i genitori predispongano un Piano genitoriale in ordine ai seguenti aspetti della vita dei minori:

  1. luoghi abitualmente frequentati dai figli;
  2. scuola e percorso educativo del minore;
  3. eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
  4. frequentazioni parentali e amicali del minore;
  5. vacanze normalmente godute dal minore.

Sulla redazione di un piano genitoriale condiviso si concentreranno anche gli sforzi del mediatore familiare, ma, ove la mediazione non dovesse ottenere risultato positivo, entrambi i genitori saranno chiamati a redigere un proprio piano genitoriale da sottoporre al giudice.

In tal caso sarà il Tribunale a decidere quale parte dell’uno o dell’altro piano genitoriale adottare, ma il Giudice dovrà motivare la scelta e spiegare perché abbia privilegiato l’uno a discapito dell’altro.

Il DDL Pillon introduce il doppio domicilio per il minore

La stessa risoluzione 2079/2015 del Consiglio d’Europa consigliava la definizione di un suggeriva l’istituzione di un doppio domicilio o di una doppia residenza per il minore.

Il DDL Pillon opta per il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei  genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

Ciò dovrebbe consentire di superare la criticità di decisioni assunte da uno solo dei due genitori perché l’altro, non ricevendo comunicazioni dalla pubblica amministrazione, rimane all’oscuro anche solo del fatto che vi sia una decisione da affrontare.

C. Mantenimento in forma diretta senza automatismi

Secondo la relazione al DDL Pillon il principio del mantenimento diretto, che doveva essere già attuato come conseguenza dell’affidamento condiviso, così come avviene in molti paesi, dovrebbe contribuire a dare al minore una percezione di maggior benessere economico.

Il mantenimento diretto è peraltro la naturale conseguenza del principio secondo il quale il minore deve trascorrere tempo paritario od equipollente con entrambi i genitori e consentirà ai genitori non collocatari di smettere di sentirsi genitori bancomat.

Il mantenimento diretto dei figli deve essere previsto nel piano genitoriale.

ove deve essere indicata la misura e la modalità della partecipazione di ciascun genitore, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, “attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito” e considerando i seguenti aspetti:

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. le risorse economiche di entrambi i genitori;
  3. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Se le parti non raggiungeranno un accordo, sarà il Giudice a dover decidere, privilegiando comunque il mantenimento diretto, attribuendo a ciascun genitore, sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, specifici capitoli di spesa.

L’assegno di mantenimento diventa una misura residuale.

Il giudice, infatti, potrà stabilire un assegno di mantenimento solo ove strettamente necessario e solo per un periodo di tempo determinato e dovrà indicare le iniziative che devono essere intraprese dalle parti per arrivare al mantenimento diretto dei figli.

Ho letto che il mantenimento diretto è inattuabile, che toglierà opportunità ai figli e finirà per impoverire anche le madri.

Francamente trovo che, ove possibile, ogni genitore preferisca spendere direttamente per il proprio figlio, piuttosto che dare soldi all’altro genitore senza un effettivo parametro legato alla realtà.

A ciò si arriva dopo anni di assegni di mantenimento elargiti sulla base del solo reddito dei genitori, senza alcun riferimento alle spese effettivamente sostenute dalla famiglia quando era unita.

Ho visto mogli con proprietà a Cortina d’Ampezzo e in Costa Smeralda, acquistate per loro dal marito, giovarsi del gratuito patrocinio e lamentare il diritto a cospicui mantenimenti per sé e per i figli, ottenendo di fatto con l’assegno di mantenimento il medesimo effetto che avrebbero avuto se fossero state in comunione dei beni.

Ho visto madri vivere agiatamente con quello che avrebbe dovuto essere l’assegno di mantenimento per i propri figli e padri fare debiti per pagare il mantenimento, così come, al contrario, ho visto madri totalmente disinteressate ai propri figli, rinnegare il ruolo paterno solo per ottenere il mantenimento.

L’avvocato divorzista sa bene che nel diritto di famiglia spesso la parte debole è quella del sesso forte.

Il mantenimento diretto per capitoli di spesa comporta una rivoluzione culturale.

Al contrario, le intenzioni del legislatore sono più che apprezzabili e saranno certamente apprezzate anche dalle madri e dai padri che oggi sono i genitori collocatari, quando si renderanno conto che il mantenimento diretto richiede meno anticipazioni da parte di un genitore solo, responsabilizza enormemente l’altro genitore e lo costringe ad affrontare direttamente i capitoli di spesa di propria competenza, organizzandosi ove per affrontarli sia necessaria la presenza del figlio.

Si potrà quindi stabilire che la scuola privata o l’università la paghi direttamente ed integralmente il papà, mentre la mamma si occuperà di acquistare i vestiti, piuttosto che delle spese quotidiane, ove i tempi non fossero paritari, e così discorrendo.

Il DDL Pillon elimina l’assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare costituisce una significativa contribuzione di valore economico in favore dei figli.

A dispetto di quanto previsto già dalla L. 54/2006, tuttavia, raramente il sacrificio del genitore proprietario della casa che si trova a lasciarla all’altro genitore viene riconosciuto in modo adeguato dai Tribunali al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento.

L’assegnazione della casa familiare, inoltre, è spesso motivo di conflitto genitoriale.

Peraltro, ove la casa sia cointestata ad entrambi i genitori, ovvero intestata al genitore che la lascerà, l’assegnazione comporta un danno grave al proprietario tenuta a lasciarla al godimento dell’altro genitore.

Per non parlare della drammatica situazione in cui viene a trovarsi il genitore che, dopo aver acquistato la casa per la famiglia stipulando un mutuo, si trova a doverla lasciare all’altro genitore, dovendo sostenere il mutuo e contestualmente un canone di locazione per un’abitazione per sé.

La novità del DDL Pillon è volta a riequilibrare gli aspetti economici che ora rischiano spesso di svantaggiare i genitori non collocatari.

E non sempre tali genitori sono i padri.

Definire quindi la novità “maschilista” serve  solo ad alimentare il conflitto “partitico” tra madri e padri.

Il DDL Pillon prevede quindi che il genitore che continuerà a vivere con i figli nella casa familiare, versi al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione calcolato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

In questo modo la casa resta un vantaggio per i figli ma non per un genitore a discapito dell’altro.

D. Contrasto dell’alienazione genitoriale

Il DDL Pillon si fa carico di porre rimedio ai casi, per la verità assai frequenti, in cui la condotta di un genitore sia causa di grave pregiudizio per i figli minorenni, impedendo loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore.

Il DDL sembra non voler entrare negli aspetti psicologici di quella che nasce come una “sindrome”, né tanto meno sembra interessato a colpire il colpevole (quando di uno solo si possa parlare) del distacco del figlio dall’altro genitore.

Il programma di recupero della bigenitorialità può infatti essere attivato, “nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi”.

Non importa al legislatore indagare di chi sia la colpa se un figlio non vuole più relazionarsi con uno dei due genitore.

Quale che sia il motivo che lo ha indotto ad allontanarsi dal genitore, il bambino deve poter riallacciare un rapporto con lui.

Scelta saggia, quella del DDL Pillon, che sembra sottintendere una scelta di tutela dei diritti del minore alla relazione con tutti e due i genitori ed i relativi rami parentali.

Lo Stato non può tollerare che una situazione di fatto, spesso originata da una scelta di comodità di un bambino che si trova in mezzo ad una guerra tra genitori, diventi una situazione di diritto.

Le critiche sul punto sono senza quartiere.

Si scomodano argomenti come le violenze in famiglia e la violenza sulle donne.

Se la famiglia è sacra e senza sesso, la violenza in famiglia va estirpata a prescindere che ad attuarla sia un uomo o una donna.

Giusto allontanare i figli dai padri violenti ed altrettanto giusto allontanarli da madri che li violentano psicologicamente demonizzando il padre.

Dall’altra parte è altresì giusto impedire ad un figlio di eliminare un genitore dalla propria vita, quando l’unico motivo è quello di evitare di trovarsi in mezzo a continue discussioni o sentire un genitore parlar male dell’altro.

E questa situazione è molto più frequente di quanto non si creda.

In conclusione, il DDL Pillon è un progetto legislativo di pregevole fattura che, sia pure certamente ancora migliorabile, non merita le critiche, per lo più ideologiche e prevenute che ha dovuto subire, soprattutto dalla parte femminile della contesa.

Lo stesso Senatore Pillon, peraltro, ha proposto alla Commissione giustizia del Senato di “svolgere una serie di audizioni che coinvolgano esperti della materia, associazioni di genitori, associazioni professionali al fine di consentire con spirito partecipativo la definizione di un testo che affermi, senza pregiudizi ideologici, l’obiettivo del miglior interesse del minore.

Solo al termine del ciclo di audizioni, pertanto, potrà essere ridiscusso ed eventualmente varato il testo di legge.

Aspettiamo ed attendiamo gli sviluppi.