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L’assegno divorzile: quali criteri dopo l’intervento della Corte di Cassazione?

L’assegno divorzile è stato oggetto di una profonda revisione da parte della Corte di Cassazione nella recente sentenza che ha risolto il caso relativo al divorzio tra l’ex Ministro dell’Economica Vittorio Grilli e la ormai ex moglie Lisa Caryl Lowenstein, dichiarando che quest’ultima non ha diritto ad alcun mantenimento da parte dell’ex coniuge dopo il divorzio.

Cambiando radicalmente un orientamento mantenuto per decenni, infatti, la Corte di Cassazione afferma che la verifica dell’adeguatezza dei mezzi economici del coniuge che richiede l’assegno divorzile debba essere svolta non più sulla base del parametro del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, bensì sulla base del parametro dell’indipendenza economica.

Se infatti con il divorzio cessa il legame che aveva unito i coniugi, non è corretto mantenere un legame economico basato sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, ormai cessato sotto ogni profilo.

D’altra parte, sostiene la Corte di Cassazione, per il mantenimento del figlio maggiorenne – che pure conserva per tutta la vita il legame di filiazione – è pacifico che il limite per il mantenimento da parte dei genitori sia proprio l’indipendenza economica del figlio stesso e non certo la capacità dei figli maggiorenni di procurarsi un reddito che consenta loro di mantenere il medesimo tenore di vita garantito dai genitori.

Non v’è motivo dunque di parametrare diversamente l’opportunità dell’assegno divorzile tra ex coniugi, il cui legame cessa a tutti gli effetti con il divorzio.

L’assegno divorzile sarà dovuto all’ex coniuge che non ha mezzi adeguati per essere economicamente indipendente e che non è in grado, per ragioni oggettive, di procurarseli.

Il Giudice del divorzio sarà dunque tenuto ad effettuare, innanzitutto una valutazione circa l’opportunità di concedere al coniuge più debole un contributo al mantenimento da parte dell’altro coniuge sulla base delle seguenti indici:

  • capacità di lavoro personale (in base al sesso, all’età, alle condizioni di salute, al mercato del lavoro, dipendente o autonomo, percorribile dal soggetto anche in base all’eventuale esperienza pregressa e/o ai titoli di studio conseguiti);
  • redditi propri;
  • costo della vita (tasse e spese correnti);
  • patrimonio personale (mobiliare, immobiliare – con distinzione tra la casa di residenza ed eventuali altre proprietà – oneri gravanti sulle proprietà).

Se, all’esito di tale verifica, il Giudice riterrà che il coniuge che richiede l’assegno divorzile non abbia mezzi adeguati per poter essere economicamente indipendente, né abbia abbia la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, dovrà disporre un obbligo di mantenimento a carico del coniuge economicamente più forte.

Il Giudice dovrà quindi stabilire l’entità dell’assegno divorzile valutando i seguenti parametri:

  • Durata del matrimonio;
  • ragioni della separazione e del divorzio;
  • redditi dei coniugi;
  • formazione del patrimonio dei coniugi (apporto economico e apporto di lavoro personale forniti da ciascuno durante il matrimonio);
  • condizioni personali dei coniugi

La Corte di Cassazione adegua la propria giurisprudenza alle istanze che già provenivano dalla società e che già venivano sempre più spesso raccolte dai Tribunali.

Anche in ragione delle novità giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno vitalizzato il diritto di famiglia, informarsi da un avvocato divorzista sui diritti e i doveri conseguenti alla separazione ed al divorzio è quanto mai necessario per uscire a testa alta dalla crisi famigliare.

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diritto al mantenimentoIl diritto al mantenimento da parte dell’ex-coniuge non è per sempre!

Il diritto al mantenimento personale dell’ex coniuge è uno degli argomenti più dibattuti in materia di diritto di famiglia negli ultimi tempi ed anche noi lo abbiamo più volte affrontato, poiché è uno dei temi più critici da affrontare quando ci si rivolge a un avvocato divorzista per affrontare la fine del rapporto coniugale.

In quali circostanze l’ex moglie perde il diritto al mantenimento?

“Devo mantenere la mia ex moglie a vita?”

“La mia ex moglie si è rifatta una famiglia, posso smettere di pagarle il mantenimento?”

“Lei ha un altro uomo da dieci anni, devo continuare a mantenerla?”

“Ha ereditato la casa dei genitori e ora l’affitta. Devo continuare a mantenerla?”

“Se lei ora lavora e guadagna ha ancora diritto al mantenimento?”

Queste domande mi vengono rivolte spesso dagli ex mariti.

Ritengo quindi opportuno mettere in chiaro in quali circostanze l’ex moglie (ma sarebbe più corretto dire l’ex coniuge) perde il diritto al mantenimento personale.

Così come il nuovo matrimonio, anche una nuova convivenza fa venir meno il diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge.

Ma cosa s’intende per “convivenza”?

Se per convivenza s’intende la coabitazione, basterebbe non trasferire la residenza per aggirare la norma.

L’ex marito potrebbe rimanere obbligato a mantenere la ex moglie anche quando la stessa abbia uno stabile legame affettivo con un altra persona e persino abbia avuto un altro figlio, mantenendo con il nuovo partner residenze diverse.

Sarebbe però così molto semplice per l’ex moglie mantenere il diritto al mantenimento, pur in assenza dei presupposti sostanziali.

D’altra parte vi sono casi in cui gli stessi coniugi non convivono, magari per ragioni lavorative, eppure ciò di per sé non mette in discussione il legame affettivo e di vita che li unisce.

Tali osservazioni hanno indotto la Corte di Cassazione e, sulla scia, anche i Tribunali a rivedere la posizione assunta in precedenza.

La Suprema Corte, infatti, sia pure pronunciandosi in materia di risarcimento, ha mostrato di dare maggior peso al legame affettivo e al progetto di vita che lega due persone, piuttosto che al mero dato della coabitazione, di per sé poco significativo.

La Corte di Cassazione ha quindi preso atto dei tempi che cambiano e del fatto che una relazione affettiva possa essere alimentata e possa trovare progettualità anche a distanza, arrivando a dire che si può essere una coppia di fatto anche senza coabitare.

La costituzione di un nuovo nucleo famigliare prescinde dalla convivenza.

Sulla scia di questa interpretazione, il Tribunale di Como ha recentemente preso una decisione sostanzialmente innovativa.

All’ex moglie che aveva un rapporto stabile con il proprio compagno, tanto da avere un figlio da lui, non è bastato non conviverci.

Il Tribunale di Como infatti l’ha dichiarata decaduta dal diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge.

La nascita di un figlio sottintende un nuovo progetto di vita, che interrompe ogni legame con il precedente matrimonio e fa venir meno l’obbligo di mantenimento a carico dell’ex coniuge.

Perde il diritto al mantenimento anche l’ex coniuge che abbia redditi propri.

La ex moglie che aveva diritto al mantenimento lo perde quando trova un lavoro che le consente di mantenersi e la rende autosufficiente.

Il lavoro però non è l’unica fonte di reddito.

Un immobile ereditato dalla famiglia d’origine, per esempio, se affittato può divenire una fonte di reddito e contribuire all’indipendenza economica di una persona.

Una certa capacità di spesa può essere indice dell’autosufficienza economica.

Anche la capacità di spesa costituisce un indice importante dell’indipendenza economica.

Se l’ex moglie è in grado di affrontare spese decisamente più elevate rispetto a ciò che il mantenimento le consentirebbe, tali spese possono costituire una spia di un reddito non dichiarato.

Tale circostanza può consentire la rivalutazione dell’assegno di mantenimento, ma anche indurre la cessazione del diritto.

Considerato che ogni caso dovrà essere, come sempre valutato singolarmente, sarà comunque necessaria la consulenza di un avvocato divorzista per valutare l’opportunità di una richiesta di cessazione dell’obbligo del mantenimento.